I benefici accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della, domanda. Fanno eccezione:

  • 1)i benefici previsti dall'art. 2 che vengono concessi di ufficio con decorrenza dal 1 gennaio 1961;
  • 2)i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande, rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti articoli 24, 25 e 26 i quali non potranno avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1961;
  • 3)i benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 che vengono concessi d'ufficio (salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 34) a decorrere dal 1 gennaio 1961 nella misura seguente: per gli invalidi di cui alla lettera a), lire 96.000 annue; per gli invalidi di cui alla lettera b), lire 72.000 annue per gli invalidi di cui alla lettera c), lire 48.000 annue; per gli invalidi di cui alla lettera d), lire 36.000. A decorrere dal 1 luglio 1962, gli assegni integrativi verranno corrisposti nell'intero importo previsto dall'art. 33.

Testo vigente dal 6 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art38 · fonte su Normattiva