Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' istituito l'assegno complementare, non riversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue. 2 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95)) L'assegno complementare e' soggetto alla ritenuta stabilita dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nei casi previsti da detto primo comma. L'assegno complementare viene altresi' considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. L'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni, e' soppresso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 febbraio 1971, n. 95
2La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 3) che "L'assegno complementare previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, a favore degli invalidi di 1ª categoria con o senza assegni di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 444.000 annue".
Testo vigente dal 11 aprile 1971
