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Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, sono cosi' modificati: "L'indennita' mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e' stabilita rispettivamente in lire 60 mila ed in lire 45.000. In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato e dovuta una indennita' integrativa di lire 450 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al segretario del comitato e' dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennita' integrativa di lire 30 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo".

Testo in vigore dal 6 dicembre 1961 al 30 maggio 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art36 · fonte su Normattiva