II 40 per cento del fondo e' destinato alla ricerca applicata nel Mezzogiorno. Qualora l'importo dei progetti di ricerca finanziati a norma dell'articolo 2 della presente legge non copra il predetto 40 per cento, il CIPE, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, destina gli eventuali residui ai soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 o al CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) per commesse di ricerca applicata realizzate da enti e istituzioni, ivi compresi gli istituti universitari, operanti nel Mezzogiorno.

Testo vigente dal 18 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;652~art3 · fonte su Normattiva