Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

  • a)imprese industriali;
  • b)consorzi tra le imprese industriali;
  • c)enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;
  • d)societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
  • e)centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
  • f)consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
  • g)istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.
  • g-bis)imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita':
  • 1)progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
  • 2)programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
  • 3)le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
  • 4)i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma. La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297

6

Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".

Testo vigente dal 11 settembre 1999

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-02-17;46~art2 · fonte su Normattiva