Art. 110
[1]di fondi per la ricerca applicata
[2]Il 40 per cento del fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, integrato dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e' destinato alla ricerca applicata nei territori di cui all'art. 1.(1) Qualora l'importo dei progetti di ricerca finanziati a norma dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, non copra il predetto 40 per cento, il CIPI, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, destina gli eventuali residui ai soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della citata legge 14 ottobre 1974, n. 652, o al Consiglio Nazionale delle ricerche per commesse di ricerca applicata realizzate da enti e istituzioni, ivi compresi gli istituti universitari operanti nei territori di cui all'art. 1.(2)
[3](1) Art. 3, c. 1°, L. n. 652/1974
[4](2) Idem, c. 2°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva