Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, al personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che, alla data predetta, rivestiva la qualifica di operaio di ruolo, non di ruolo o giornaliero ed era adibito con carattere permanente ed esclusivo a mansioni di natura non salariale. La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 16 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;57~art5 · fonte su Normattiva