Ai pubblici concorsi ordinari previsti dal precedente articolo 1, lettera b), seconda aliquota del 50 per cento, non si applica la procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente che risultino collocati nelle relative graduatorie di nomina in posizioni ricadenti nelle ultime aliquote del 25 per cento dei posti messi a concorso, non possono essere, assunti in servizio con data anteriore al 1 gennaio 1987. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 1 febbraio 1960, n. 26, concernente i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della ex carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' integrato dal seguente punto: "d) diploma di maturita' classica".
Testo vigente dal 16 dicembre 1986
