Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche contemplate nel ruolo organico della carriera esecutiva, di cui alla allegata tabella, e quelle previste dall'articolo 180 del citato decreto e' effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio. Le mansioni corrispondenti alle diverse qualifiche, contemplate per ogni singolo coefficiente di stipendio, sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per i trasporti.

Testo vigente dal 16 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;57~art6 · fonte su Normattiva