Gli impiegati della carriera esecutiva di cui alla tabella allegata alla, presente legge, che rivestono la qualifica di dattilografo di prima classe, di dattilografo di seconda, classe e di dattilografo aggiunto, svolgono esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia. Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, gli aspiranti alla qualifica di dattilografo aggiunto, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare una prova pratica di dattilografia, nonche' una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso. I dattilografi di prima e di seconda, classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

Testo vigente dal 16 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;57~art7 · fonte su Normattiva