Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono al ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione beneficeranno, per una sola volta e fino alla data del 31 dicembre 1966 per l'avanzamento alla qualifica, superiore, di una riduzione pari alla meta' - e' comunque per un massimo di 30 mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni non siano superiori a un biennio.

Testo vigente dal 16 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;57~art8 · fonte su Normattiva