Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data del 1 dicembre 1962 si trovino assegnati a prestare servizio presso uffici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono essere trasferiti a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere del competente Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' di qualifica e di carriera possedute. Gli impiegati che appartengono ai ruoli aggiunti di altre Amministrazioni e che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, potranno ottenere analogo trasferimento nei corrispondenti ruoli aggiunti dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione purche' ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono disposti con decreto dei Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro dell'Amministrazione di provenienza.

Testo vigente dal 16 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;57~art9 · fonte su Normattiva