Per le assunzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, lettera b), prima aliquota del 50 per cento, hanno titolo di precedenza gli idonei ai concorsi banditi in data non anteriore al 1 gennaio 1981 dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le cui graduatorie siano state approvate entro la data di entrata in vigore della presente legge. Coloro che si trovano nella condizione di cui al precedente comma debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, indicando, in ordine di preferenza, tre regioni nell'ambito delle quali chiedono di essere assunti in servizio.

Testo vigente dal 16 dicembre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-12-01;870~art3 · fonte su Normattiva