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Le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo. L'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalita' e vincoli per l'applicazione della norma di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 13 novembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art7 · fonte su Normattiva