Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi
Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
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Le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo. L'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalita' e vincoli per l'applicazione della norma di cui al comma 1.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 13 novembre 1998
