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Le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo. (( A integrazione di quanto disposto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalita' e vincoli, coerenti con gli indirizzi della propria attivita' di regolazione del settore assicurativo, per l'applicazione della norma di cui al comma 1. ))

Testo in vigore dal 13 novembre 1998 al 1 gennaio 2006

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art7 · fonte su Normattiva