Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 1992 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese ed enti assicurativi da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese o enti assicurativi e all'ISVAP (( entro trenta giorni)) da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 2 per cento del capitale dell'impresa o dell'ente, tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute, e indipendentemente da tali limiti quando comporti il controllo dell'impresa o dell'ente. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' del medesimo limite percentuale o in ogni caso da quando la partecipazione si e' ridotta entro il suddetto limite percentuale. (( Sono esentate dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma 1 la societa' e gli enti del gruppo facente capo ad una societa' o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime. )) (( Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 per capitale dell'impresa o dell'ente si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:

  • a)delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona;
  • b)delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino a creditore pignoratizio o all'usufruttuario;
  • c)delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerente;
  • d)delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. )) Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni per ciascuna partecipazione:
  • a)la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
  • b)il numero ed il valore nominale e percentuale delle azioni o quote;
  • c)il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate all'ISVAP o spedite per lettera raccomandata. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 19 maggio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art9 · fonte su Normattiva