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(( 1. L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese di assicurazione da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese e all'ISVAP entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 5 per cento del capitale dell'impresa, tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute direttamente od indirettamente. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato il medesimo limite percentuale o in ogni caso da quello nel quale la partecipazione si e' ridotta entro il suddetto limite percentuale. Indipendentemente da tali limiti l'intendimento di effettuare le predette acquisizioni, sottoscrizioni, variazioni di partecipazione in misura tale da comportare il controllo dell'impresa deve essere preventivamente comunicato all'ISVAP)) Sono esentate dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma 1 la societa' e gli enti del gruppo facente capo ad una societa' o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 per capitale dell'impresa o dell'ente si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:

  • a)delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona;
  • b)delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino a creditore pignoratizio o all'usufruttuario;
  • c)delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerente;
  • d)delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni per ciascuna partecipazione:
  • a)la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
  • b)il numero ed il valore nominale e percentuale delle azioni o quote;
  • c)il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate all'ISVAP o spedite per lettera raccomandata. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Testo in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art9 · fonte su Normattiva