Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Tutte le esenzioni ed agevolazioni fiscali, concesse con l'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 516, sono estese agli atti, contratti, operazioni creditizie tutte e relativi interessi, occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 11 agosto 1971 al 22 dicembre 2008
