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Il primo comma, dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e' sostituito dai seguenti: "Nei Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilita' o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri. Il contributo di cui al comma precedente e' elevato a lire 4.500.00 nei confronti dei proprietari di una sola uniti immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 dicembre 1964, n. 1259
1La L. 3 dicembre 1964, n. 1259 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi quattro commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
