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Il primo comma, dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e' sostituito dai seguenti: "Nei Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilita' o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri. Il contributo di cui al comma precedente e' elevato a lire 4.500.00 nei confronti dei proprietari di una sola uniti immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 dicembre 1964, n. 1259

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La L. 3 dicembre 1964, n. 1259 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi quattro commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357".

Testo in vigore dal 20 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1465~art1 · fonte su Normattiva