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La presente legge entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal giorno 11 ottobre 1962. Coloro a cui favore furono concessi i contributi o i finanziamenti previsti dalla legge 5 ottobre 1962, numero 1431, sono ammessi a far valere i maggiori benefici cui possono avere titolo mediante domanda da presentare entro il termine dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dell'articolo 12 della presente legge.

Testo in vigore dal 11 novembre 1963 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1465~art15 · fonte su Normattiva