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In deroga alle nomine stabilite per l'assegnazione degli alloggi costruiti in virtu' dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, dalla Gestione I.N.A. - Casa, sostituita dalla Gestione case per lavoratori, gli alloggi predisposti dalla Gestione stessa sono assegnati con diritto di priorita' assoluta ai proprietari di un solo alloggio che rinuncino alla costruzione in proprio e cedano alla Gestione il contributo loro spettante. La Gestione, con apposito bando da pubblicare in ciascun Comune invita i proprietari che intendano avvalersi della facolta' di cui al comma precedente a presentare apposita domanda entro il termine di trenta giorni. I proprietari sono tenuti a versare alla Gestione la eventuale differenza tra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. E' applicabile il disposto dell'articolo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431. Gli alloggi che non risulteranno attribuiti ai sensi dei commi precedenti saranno assegnati secondo le norme dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 citata. I proprietari di piu' alloggi potranno valersi della facolta' di cui al primo comma per gli alloggi che residueranno dopo l'applicazione delle norme di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 11 novembre 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1465~art5 · fonte su Normattiva