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Il primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito dei territori determinati ai sensi dell'articolo 1, gli Enti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonche' le Amministrazioni comunali e provinciali, l'I.S.E.S., gli Istituti autonomi per le case popolari e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante. Il costo di ripristino di ciascun alloggio non potra' superare la somma di lire 3.500.000, salvi i maggiori limiti stabiliti per i nuclei familiari indicati nell'articolo 3, secondo comma".
Testo in vigore dal 11 novembre 1963 al 16 dicembre 2010
