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Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti: "In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, e' concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa, per il Mezzogiorno, nella misura del 70 per conto della spesa per la nuova costruzione, nei limiti indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 3. Qualora trattasi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo indicato nell'articolo 3, nella misura del 30 per cento se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera a), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera c) dello stesso articolo. La, somma dei due contributi non puo', comunque, superare i limiti indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 3".
Testo in vigore dal 11 novembre 1963 al 16 dicembre 2010
