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Le norme di attuazione dei piani di ricostruzione o dei piani regolatori di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, allorche' riguardino Comuni per i quali risulta opportuno conservare gli aspetti tipici ambientali, possono prevedere deroghe agli articoli 6 e 8 della legge 25 novembre 1962, n. 1684. Le deroghe sono concesse dal Ministro per i lavori pubblici su parere favorevole della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici prevista dall'articolo 23 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sentita la Soprintendenza ai monumenti e la Sezione urbanistica del Provveditorato delle opere pubbliche, udito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 11 novembre 1963 al 16 dicembre 2010
