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L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e' reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perche' deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1994 al 1 marzo 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

urn:nir:stato:legge:1994-01-29;94~art1 · fonte su Normattiva