Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subi'to che porto' alla privazione della liberta' ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge. E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

Testo vigente dal 8 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-29;94~art2 · fonte su Normattiva