I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui alla presente legge sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e della determinazione della misura della pensione stessa. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi di cui al comma 1 e' determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far valere periodi di iscrizione nella assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, e' attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale. Alla copertura della contribuzione figurativa si provvede mediante prelievi dalle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 1, comma 2, ed il relativo importo, calcolato forfettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Testo vigente dal 10 giugno 1997
