L'articolo 347 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: Art. 347. (Trattamento economico degli impiegati di ruolo aggiunti passati nei ruoli organici) - "Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto".

Testo vigente dal 8 novembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-22;1143~art7 · fonte su Normattiva