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I servizi contemplati dall'articolo 1 della legge n. 1236 del 1959 resi anteriormente al 1 febbraio 1958 in impianti non compresi nella classificazione di cui al successivo articolo 3 della stessa legge, da assuntori anche se non iscritti al Fondo di previdenza, in attivita' di servizio ovvero cessati dall'incarico, sono riconoscibili ai fini del trattamento di previdenza nei limiti e con le modalita' previste dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni, previo pagamento di un contributo rapportato alla retribuzione annua, compresa la tredicesima mensilita', goduta all'atto della domanda ovvero all'atto della cessazione dall'incarico. Analoga facolta' e' consentita agli aventi causa del personale di cui al precedente comma. Nei confronti del personale non iscritto al Fondo di previdenza che otterra' tale riconoscimento si fara' luogo alla iscrizione stessa limitatamente al periodo dal 1 febbraio 1958 sino al 29 febbraio 1960 ovvero sino alla data di cessazione dall'incarico qualora questa sia avvenuta anteriormente al 1 marzo 1960. Le domande di riconoscimento debbono essere presentate a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

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