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All'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, viene aggiunto il seguente quarto comma: "Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti, i servizi prestati dagli incaricati si intendono resi con carattere continuativo e permanente quando essi siano svolti in forza di convenzioni relative a un periodo di tempo non inferiore ad un anno".
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008
