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All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dalla presente legge, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1969 e con quelli che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008
