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Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 14 e 15 svolgono, in conformita' dell'articolo 181 del testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con la utilizzazione di macchine, nonche' quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
