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Nella prima applicazione della presente legge dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 21 e 33, i tre quarti dei posti disponibili nella carriera di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro di cui al quadro II annesso alla presente legge, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva che siano provvisti di uno dei diplomi d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La graduatoria di cui al comma precedente e' formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonche' dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto. La Commissione esaminatrice e' composta: da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, presidente; da tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e da un impiegato della carriera direttiva speciale delle Direzioni provinciali del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, membri. Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe disimpegna le funzioni di segretario. Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma gli interessati debbono produrre domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima. L'inquadramento nel ruolo previsto dal presente articolo non e' consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza. Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianita' di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. Salvo le piu' favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche, a domanda, agli impiegati della carriera speciale di concetto provenienti dal ruolo organico della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
