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Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, e' collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza dal 1 febbraio 1962. Le norme di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui inquadramento nei ruoli aggiunti sara' disposto successivamente alla data predetta, con la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, e, comunque, non anteriormente alla data del 1 febbraio 1962. Il personale di cui ai precedenti commi e' inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge - intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli 19, 21 e 33 della presente legge - conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza. Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, siano in possesso dell'anzianita', richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per esami per le promozioni a vice direttore delle Direzioni provinciali del tesoro, nonche' ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo ufficiale, ed ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianita' si intende posseduta, per gli stessi fini, dagli impiegati di cui al precedente comma gia' appartenenti ai ruoli organici che li precedono nel ruolo, ferma restando, ad ogni effetto, l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1 febbraio 1962 alle qualifiche indicate nel presente comma ed alle qualifiche inferiori. Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo e' disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della meta' delle successive vacanze. Nei ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro e' altresi' collocato, con la osservanza delle norme stabilite nei commi precedenti, il personale dei ruoli aggiunti delle Direzioni provinciali del tesoro addetto ai servizi dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza. Fra gli impiegati appartenenti a diversi ruoli aggiunti della stessa carriera, l'ordine del collocamento nei ruoli organici, previsto nei commi precedenti, e' stabilito dalle anzianita' di qualifica nel ruolo aggiunto di appartenenza; a parita' di tale anzianita', da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio; a parita' di quest'ultima anzianita', si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 344, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo delle Direzioni provinciali del tesoro, in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale, di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 252, e' ridotto, a domanda, della meta'.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1290~art30 · fonte su Normattiva