Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli impiegati gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi potranno conseguire, a domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente piu' favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti a norma del precedente articolo 30. Al personale di cui al precedente comma e' riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1290~art31 · fonte su Normattiva