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Le tabelle organiche del personale tecnico della Zecca, di cui ai quadri 29 e 30 allegati rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed integrati con la legge 27 febbraio 1958, n. 114, sono sostituite dal quadro VI allegato alla presente legge. La nomina alle qualifiche di ingegnere e di chimico nelle carriere direttive del personale tecnico della Zecca si consegue mediante pubblico concorso per esami, con la osservanza delle norme dell'articolo 161 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'ingegnere consegue la promozione ad ingegnere superiore, ingegnere capo e ad ispettore generale previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere superiore e tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere capo. Il chimico consegue la promozione a chimico superiore, chimico capo e ad ispettore generale previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico superiore e tre anni nella qualifica di chimico capo. ((L'ingegnere di qualifica piu' elevata e' preposto ai servizi tecnici dello stabilimento, assumendo la qualifica di vice direttore tecnico, ed esercita tutte le funzioni tecniche demandategli dal regolamento sui servizi della Zecca. Egli e' agente contabile dell'amministrazione del tesoro ed e' soggetto alle norme stabilite dalla legge, dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato)). Ferme restando le norme previste dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, per il conferimento del posto di incisore principale, si applicano, ai fini della promozione alla qualifica di incisore capo, le norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La Direzione della Zecca, alle dipendenze della Direzione generale del tesoro, e' affidata ad un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica di ispettore generale. ((Un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non superiore a ispettore generale, e' nominato vice direttore amministrativo della Zecca. Il vice direttore coadiuva il direttore della Zecca e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento)).
Testo in vigore dal 21 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
