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L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e' modificato come segue: "Allo stesso controllo sono sottoposti i provvedimenti emanati dalle Direzioni provinciali del tesoro nelle materie contemplate dal precedente articolo 9 con esclusione di quelli indicati alle lettere n) e o) del medesimo articolo".
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
