I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati. Per la nomina e la sostituzione dei componenti delle Commissioni e del Comitato di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 89. I rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle Commissioni previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono nominati sentita la Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 91. I componenti che risulteranno assenti per piu' di tre sedute consecutive possono essere sostituiti, per il periodo che ancora dovrebbero restare in carica, con decreto del Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 28 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art14 · fonte su Normattiva