L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dai seguenti: "Quando in una Provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20.000 o di 50.000, il Ministro per il tesoro ha facolta' di istituire una seconda ed una terza Commissione, le quali potranno essere successivamente soppresse in relazione alle diminuite esigenze. Quando in una Provincia il numero delle denunce ancora da liquidare ai sensi dell'articolo 17 della presente legge risulti irrilevante il Ministro per il tesoro ha facolta' di procedere allo scioglimento della relativa Commissione provinciale e di attribuirne i compiti ad altra Commissione provinciale".

Testo vigente dal 28 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art15 · fonte su Normattiva