Il penultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dal seguente: "Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dello Istituto centrale di statistica".
Testo vigente dal 28 ottobre 1967
