Il primo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dal seguente: "Per i danni ai beni previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge qualora l'entita' del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 superi i 5 milioni di lire, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, il relativo importo e' ridotto rispettivamente a meta', ad un terzo, ad un quarto. Nessun indennizzo e' concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni di danno valutato come sopra".

Testo vigente dal 28 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art19 · fonte su Normattiva