Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dal seguente: "Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, puo' autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purche' il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo".
Testo vigente dal 28 ottobre 1967
