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Quando i beni di proprieta' privata, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, siano stati ripristinati in tutto o in parte direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato medesimo o per suo conto, l'ammontare di dette spese o erogazioni e' posto a conguaglio con l'importo del contributo da liquidare di ufficio dal Ministero del tesoro con i criteri di determinazione stabiliti dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e nei limiti previsti dalla legge medesima. Analogamente si provvede nei casi in cui il ripristino totale o parziale sia avvenuto direttamente da parte di enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo. Qualora la liquidazione si chiuda a credito dello Stato, la relativa differenza sara' recuperata con le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 638. Per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dagli Uffici del genio civile, provvedono le intendenze di finanza nella cui circoscrizione si e' verificato il danno, ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dall'Ufficio del genio civile nel Territorio libero di Trieste a spese dello Stato o in precedenza del Governo militare alleato, con rimborso previsto a carico dei proprietari. L'eventuale residuo credito a favore dello Stato, risultante dal conguaglio fra il contributo liquidato d'ufficio e la spesa statale di riparazione dei beni di cui al comma precedente, sara' recuperato, entro il limite massimo di cui all'articolo 40 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, od all'articolo 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dagli Uffici del registro con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. L'eventuale maggiore importo del contributo liquidato d'ufficio ai sensi dei precedenti commi sara' corrisposto ai soli cittadini italiani ed agli enti e societa' di nazionalita' italiana, proprietari dei suindicati beni, i quali abbiano presentato la denuncia dei danni nei termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968. Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dello articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1967 al 10 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art24 · fonte su Normattiva