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Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e' inserito il seguente: "Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei Comuni dall'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, e' assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17".
Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008
