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Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, dopo le parole "delle opere stesse" sono inserite le altre: "e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 1".

Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1962-07-10;890~art2 · fonte del testo