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L'articolo 9 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e' sostituito dal seguente: "I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del Comitato di cui all'articolo 6, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del Comitato medesimo. Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, e necessario il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646".

Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-10;890~art4 · fonte del testo