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Il primo comma dell'articolo 17 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e' sostituito dal seguente "Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 251 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'articolo 7". Nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, la cifra di lire 19 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66 e' modificata in 29 miliardi e la cifra di lire 15 miliardi per l'esercizio 1966-67 e' modificata in 25 miliardi.

Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-10;890~art5 · fonte del testo