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Alla maggiore spesa di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1962-63, si fara' fronte con riduzione di pari importo del fondo destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-10;890~art7 · fonte del testo