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I finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche per un importo non eccedente il 70 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile e per una durata non superiore ai 10 anni. Il comma precedente non si applica alle richieste di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 22 giugno 1970 al 19 marzo 1974
