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L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dai seguenti: "Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni con periodicita' non superiore all'anno. Le autorita' competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999
